Un riepilogo chiaro e aggiornato delle principali scadenze del regolamento
PPWR 40/2026: QUALI LE PROSSIME SCADENZE?
A partire dall’anno 2026 si conosceranno i criteri e i dettagli di applicazione del regolamento con i requisiti e i processi chiariti tramite gli atti delegati.
In questa terza tappa sull’argomento del nuovo regolamento vi vogliamo schematizzare le prossime principali scadenze, ricordandovi che con dueO potete essere affiancati e supportati nella comprensione e applicazione di ogni attività che l’azienda è chiamata a fare per incrementare la propria sostenibilità di prodotti e processi, per essere competitiva, continuando a rispondere alle esigenze dei propri clienti.
Segnaliamo che alcune scadenze sono subordinate alla pubblicazione di atti delegati da parte della Commissione Europea (che per brevità verrà chiamata solo “commissione”), la quale ha pianificato queste pubblicazioni con il dovuto anticipo rispetto l’entrata in vigore della norma stessa. In questo articolo ne citeremo alcuni.
Dal 12 agosto 2026:
• il Regolamento diventa applicabile in tutti gli stati membri UE, abrogando la Direttiva 94/62/CE;
• vi è il divieto di immissione di imballaggi destinati agli alimenti contenenti PFAS oltre le soglie indicate.
Nel corso dell’anno la commissione definisce una nuova etichettatura armonizzata, la nuova metodologia di calcolo per identificare i materiali e il riciclato e pubblica una relazione sulle sostanze “preoccupanti” inserite negli imballaggi.
L’anno 2026 sarà anche quello di riferimento per gli stati membri che chiederanno l’esenzione dall’obbligo di introduzione di sistemi di deposito Cauzionale (DRS); la richiesta potrà essere avanzata a patto che il paese dimostri una raccolta differenziata almeno dell’80%.
Dal 12 febbraio 2027:
• alberghi e ristoranti (settore Ho.Re.Ca.) che vendono bevande e cibi da asporto devono consentire ai consumatori di utilizzare contenitori portati da casa.
Nel corso dell’anno la commissione definisce il numero minimo di rotazioni per gli imballaggi riutilizzabili, stabilisce la metodologia di calcolo degli obbiettivi di riutilizzo e indica i criteri di progettazione per il riciclo e le classi di prestazione di riciclabilità.
Dal 12 febbraio 2028:
• ristoranti, alberghi e fornitori di catering (settore Ho.Re.Ca.) che vendono cibo e bevande da asporto offrono ai consumatori la possibilità di ricevere i prodotti su imballaggi riutilizzabili e questi devono rientrare nell’ambito di un sistema di riutilizzo;
• gli imballaggi devono essere progettati per ridurre volume, peso e spazio vuoto.
Dal 12 agosto 2028:
• tutti gli imballaggi immessi sul mercato devono riportare un’etichetta standardizzata con l’indicazione chiara dei materiali utilizzati, secondo quanto sarà disposto dalla commissione (Centro Ricerche JRC).
Nel corso dell’anno la commissione, attraverso atti esecutivi, stabilisce la metodologia di calcolo dello spazio vuoto su imballaggi di trasporto, multipli ed e-commerce.
Entro la fine dell’anno 2029: la commissione europea deve indicare il metodo di identificazione delle sostanze “preoccupanti”.
Dal 1 gennaio 2030:
• gli imballaggi in plastica devono contenere un minimo di riciclato post-consumo. Tale %le risulta diversa a seconda che si tratti di bottiglie per bevande o contenitori in PET per alimenti;
• servirà l’etichettatura armonizzata e specifica per imballaggi in plastica su contenuto di riciclato;
• vi sarà divieto di immissione di specifici imballaggi in plastica monouso, ad esempio: bustine in plastica per condimenti, conserve, panna, zucchero, flaconcini per shampoo e lozioni corpo/mani (settore Ho.Re.Ca.). Inoltre saranno vietati sacchetti, reti, vassoi destinati a contenere meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati;
• nei punti vendita della GDO con superficie superiore a 400 mq si dovrà destinare almeno il 10% alle stazioni di ricarica per prodotti alimentari e non;
• saranno immessi sul mercato solo imballaggi riciclabili (classificati A, B, C);
• vi sarà il divieto di immettere imballaggi progettati per aumentare artificialmente il volume percepito (ad eccezione per quanto già brevettato o simile);
• vi saranno %li minime di riutilizzo per alcuni imballaggi, ad esempio:
- almeno il 10% negli imballaggi da asporto;
- almeno il 10% per chi vende bevande (eccetto latte e vino);
- almeno il 40% negli imballaggi da trasporto (eccetto le scatole in cartone).
Nel corso dell’anno, la commissione definisce la metodologia per la valutazione del riciclo su scala e valuta eventuali modifiche sulle restrizioni delle sostanze “preoccupanti” (PFAS).
Inoltre entro il 31 dicembre 2030, ciascuno stato membro dovrà ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite del 5% rispetto al valore del 2018 mentre nel 2025 la %le sale al 10 ed entro il 2040 dovrà salire al 15%.
Dal 1 gennaio 2035:
• tutti gli imballaggi dovranno essere raccolti separatamente, selezionati e riciclati su larga scala.
Dal 1 gennaio 2038:
• per garantire un riciclo efficiente e di qualità, restano ammessi in commercio solo gli imballaggi con elevate performance di riciclabilità oltre l’80% (classi A e B).
Dal 2040:
• in tema di obiettivi di riutilizzo, rispetto agli imballaggi per bevande, queste dovranno essere, almeno per il 40%, vendute in contenitori riutilizzabili;
• nelle bottiglie in plastica, la %le del contenuto minimo di riciclato, aumenta rispetto a quanto stabilito per il 2030.

Come dueO siamo costantemente aggiornati sui tavoli istituzionali e facciamo parte di commissioni grazie alle quali possiamo affiancare e supportare le aziende in merito a questo complesso e ampio regolamento con una visione completa e con le azioni più idonee, in virtù delle scadenze prospettate. Siamo anche in grado di tenervi aggiornati sull’operatività del nuovo regolamento 40/25.
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