29/02/2024

Plastic tax: riepilogo e aggiornamento sulla normativa

Entra in vigore la Plastic Tax: cosa fare e a chi rivolgersi

Entrerà a breve in vigore in Italia la tassa, denominata Plastic Tax (al momento la data è il 1° luglio 2024), come da art. 1, comma 44 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (c.d. Legge di Bilancio 2024).

Tale adempimento è una sfida per tutte le aziende, specie se operano in contesti internazionali che coinvolgono differenti normative in materia di Plastic Tax, come ad esempio in Spagna e UK, dove una normativa molto simile a quella italiana è già stata adottata.

Di seguito ricapitoliamo i punti da considerare.
Le principali caratteristiche:
•  si applica ai MACSI “manufatti in plastica con singolo impiego” e MACSI semilavorati (comprese le preforme) che sono beni monouso progettati e venduti per essere usati una sola volta nel loro ciclo di vita. Questi beni hanno la funzione di contenere, proteggere, manipolare o consegnare alimenti o altro e sono realizzati, anche parzialmente, con materiali plastici;
•  l’importo da pagare è pari a 45 centesimi di euro per kg di plastica contenuta nei MACSI;
•  il pagamento sarà mediante la trasmissione della dichiarazione trimestrale all’Agenzia delle Dogane, contenente tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta.

I soggetti obbligati sono:
•  il Fabbricante, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali;
•  l’Acquirente che acquista i MACSI provenienti da altri Paesi UE;
•  il Cedente che cede MACSI provenienti da altri Paesi UE ad un consumatore privato;
•  l’Importatore per i MACSI provenienti da Paesi Extra-UE.

Rimborsi ed esenzioni:
•  nei casi in cui vengano inviati all’estero MACSI che abbiano già scontato l’imposta, l’imposta stessa è rimborsata all’esportatore o al soggetto che ha effettuato la cessione intracomunitaria, purché sia evidenziata nella documentazione commerciale e sia fornita la prova del suo avvenuto pagamento;
•  l’imposta non c’è sulla materia plastica proveniente da processi di riciclo, su dispositivi medici e MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Sanzioni:
in caso di mancato pagamento dell'imposta, la normativa di riferimento prevede l’applicazione di sanzioni dal 200% al 500% dell'imposta non pagata. Il ritardo nel pagamento è soggetto ad una sanzione del 25%, con un minimo di Euro 150.

L’aspetto molto importante da considerare è che ad oggi la normativa sulla Plastic Tax è ancora in evoluzione in quanto si resta in attesa della pubblicazione del provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Dogane.
Questo provvedimento specificherà le modalità di registrazione dei soggetti obbligati, le modalità di effettuazione della liquidazione e il versamento dell’imposta, le modalità di tenuta della contabilità relativa all’imposta e le modalità di determinazione dei quantitativi MACSI che contengono altre merci introdotte nel territorio dello Stato.

Come dueO possiamo fornire informazioni di carattere generale su ciò che riguarda l’adempimento e vi aggiorneremo tempestivamente in merito, compresa l’emanazione che avverrà delle linee guida e del provvedimento attuativo. Noi non ci occupiamo della procedura specifica tecnica interna all’azienda per tale adempimento di legge ma siamo disponibili a collaborare.

Per eventuali richieste e/o dubbi, non esitate a contattarci.

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